Coloro che rigenerano e utilizzano i gas rigenerati contribuiranno allo sviluppo di un’economia circolare dei prodotti fluorurati.
Come gestire correttamente un gas refrigerante esausto al termine del suo ciclo di vita?
L’intervento di rigenerazione o estrazione di un gas esausto equivale a produrre un rifiuto speciale pericoloso (CER 140601) e per legge disciplinato dalla normativa europea.
NORMATIVA UE 517/2014: obbligo di recupero e riciclo degli F-gas
Prevede il recupero obbligatorio per diversi gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento. Oltre alla fase di smaltimento, la normativa disciplina il corretto riciclaggio e riutilizzo del gas, previa depurazione di base. Il riciclaggio, rigenerazione o smaltimento delle apparecchiature si applica per quegli operatori muniti di certificazione secondo l’art.10 per le seguenti apparecchiature:
- commutatori elettrici fissi
- apparecchi fissi che contengono solventi a base di gas fluorurati
- apparecchi fissi per la protezione antincendio
- circuiti di raffreddamento per unità di refrigerazione all’interno di autocarri e rimorchi
- circuiti di raffreddamento fissi per la refrigerazione, pompe di calore e condizionamento dell’aria
Per tali categorie disciplinate, ogni ditta per legge è tenuta al recupero del gas prima del suo smaltimento. Per gli apparecchi non elencati, qualora sia fattibile in fase tecnica e in termini di costo, l’operatore deve provvedere al recupero affinché le fasi di riciclaggio o smaltimento vengano rispettate.
NORMATIVA UE 152/2006: disciplinamento dei rifiuti speciali pericolosi
Le imprese che effettuano estrazioni di gas esausti da un sistema o un’apparecchiatura sono tenute a:
- registrare le azioni di carico e scarico per quelle attività > 10 persone
- conferire il rifiuto in apposito centro di raccolta autorizzato per operazioni di recupero o rigenerazione, e in ultimo provvedere all’eventuale smaltimento
- trasportare il rifiuto dal luogo di intervento alla propria sede solo se iscritto alla sezione 2BIS dell’Albo dei Gestori Ambientali o solo se il trasportatore è censito alla cat.5 dell’Albo dei Gestori Ambientali e perciò abilitato al trasporto di rifiuti speciali


Recupero, riciclo o rigenerazione?
L’art.2 della Normativa sugli F-gas definisce “recupero” come “la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza, o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature”.
Se recuperato, si può poi provvedere al riciclaggio, rigenerazione o smaltimento del gas. E’ bene perciò provvedere alla prima fase di recupero, ove obbligatorio o subentrino le condizioni necessarie per legge proprio nel rispetto ambientale.
L’operazione di “riciclaggio” garantisce il “riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base” che porterà ad ottenere un gas per qualità e prestazioni inferiori al prodotto vergine.
Infine la “rigenerazione” prevede “il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto”.
Non tutti i fluidi refrigeranti sono riciclabili o rigenerabili. Un gas può essere riciclato se non contaminato da motore bruciato e riutilizzato solo se all’interno della stessa apparecchiatura o simile dell’impresa che ne ha effettuato il recupero. Al contrario, il gas rigenerato può anche essere utilizzato in qualsiasi altra apparecchiatura. La possibilità di rigenerazione dipenderà dalla tipologia e dal livello di inquinamento secondo i parametri chimici dell’AHRI 700, e dove non possibile è richiesto lo smaltimento definitivo.
Inoltre, per coloro che volessero provvedere al riutilizzo del gas riciclato è necessario essere in possesso della documentazione che ne attesta lo storico.
Si segnala che fino a 1° gennaio 2030, per i gas rigenerati non è previsto il divieto della normativa europea F-gas (art.13 comma 3) che vieta i gas fluorurati con GWP > 2500 e carica >40 ton di CO2 equivalente. Coloro che rigenerano e utilizzano i gas rigenerati contribuiranno allo sviluppo di un’economia circolare dei prodotti fluorurati.

