Per una visione che guarda il futuro e preserva l’ambiente, la normativa Europea UE 517/2014 sugli F-gas prevede una riduzione del 79% delle emissioni con GWP > 150

La quantità è espressa in ton di Co2 per il calcolo delle immissioni sul mercato e la rapida sostituzione rispetto ai vecchi componenti: (ton [CO2 eq.] = ton [F-Gas] GWP) .
Il primo settore d’intervento in questa fase transizionale è quello della refrigerazione, ancora dall’1.1.2020 ha provveduto all’eliminazione progressiva dei refrigeranti con GWP > 2500 e nei sistemi con carica > 40 ton CO2 equiv (equivalente a circa 1,2 kg di R404A) fatta eccezione per: impianti ad uso militare, gas di recupero o rigenerati (vietati dall’1.1.2030), apparecchiatura con T < -50°C.

Inoltre, la dichiarazione degli F-gas prevede secondo art.6, di istituire e mantenere per almeno 5 anni i registri con l’anagrafica cliente assieme alle certificazioni e le quantità acquistate. Tra le limitazioni, la normativa ha modificato le quantità minime di perdita degli impianti.
La normativa disciplina il controllo delle perdite minime di F-gas dagli impianti (sottoposto almeno ogni 12 mesi), definiti non più in base alla quantità espressa in kg ma in ton CO2 equivalente:




